Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 28/12/2001 n. 448

35. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenutidell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 29 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e),

f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

37. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574 ovvero diretta emanazione di università estere appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, sono individuati annualmente gli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta e la misura massima dello stesso.

38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,5 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

40. Le disponibilità finanziarie non impegnate giacenti al 1o gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate, fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri.

41. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "per attività formative" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute".

42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle località montane disagiate le aziende unità sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attività di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalità e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attività può essere affidatoanche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.

44. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: "lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 190.000". È abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali è autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.

46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20 per cento.

47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi".

48. I soggetti indicati nel decreto dirigenziale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto dirigenziale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potrà intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori.

49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario ad acta previsto dalla medesima legge, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.

50. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma".

51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatesi negli anni 1994 e 200, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, d'intesa con la regione medesima. La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n.328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n.471, per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati ai rimborso dei danni subiti dai privati.

52. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2002, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, le parole "per gli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2005".

53. All'articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a) le parole "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";

b) b) dopo le parole: "decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368", sono inserite le seguenti: "ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria".

54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad Internet quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, è istituto presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per l'informazione della rete distributiva dele piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione, per l'anno 2000, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso al Fondo.

55. Le eventuali maggiori disponibilità per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzioni delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 31, per gli anni 2002, 2003, e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per in cementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.

56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

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